NEWS ANNO 2025 / DETTAGLIO NEWS

05.04.2025

Origine obbligatoria per il pane sfuso

È ufficiale: dal 1° febbraio 2025 entra pienamente in vigore l'obbligo di indicare il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine venduti sfusi.

Il termine di transizione, fissato al 31 gennaio 2025, è ormai scaduto, e d'ora in poi l'informazione sull'origine diventa un requisito scritto e vincolante (art. 39 ODerr).

La nuova norma si applica non solo al pane intero venduto nei panifici o nei mercati, ma anche ai prodotti serviti in porzioni: dal pane a fette nei ristoranti, fino ai panini preparati con pane sfuso.

Unica eccezione?

I prodotti di biscotteria.

È importante sapere che l'indicazione scritta dell'origine può essere omessa solo se già è prevista un'indicazione della provenienza secondo l'articolo 48b della Legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11).

Ma cosa significa "prodotto in un Paese"?

La definizione non si limita al luogo della cottura: per essere considerata effettivamente prodotta in una nazione, una derrata alimentare deve essere interamente fabbricata oppure sufficientemente trasformata o elaborata in quel Paese, tanto da acquisire caratteristiche distintive o una nuova denominazione.

Ad esempio, la semplice cottura in Svizzera di impasti già formati e importati non basta per etichettare il prodotto come "di produzione svizzera" (art. 15 OID).

Per tutti gli operatori del settore - artigiani, ristoratori, rivenditori - si tratta di un'informazione fondamentale per garantire trasparenza e correttezza verso i consumatori, sempre più attenti all'origine delle materie prime.

Ulteriori dettagli e chiarimenti sono disponibili sul sito ufficiale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Articolo a cura della Redazione.

Iscrizione alla Newsletter