05.04.2025
Origine obbligatoria per il pane sfuso
È ufficiale: dal 1° febbraio 2025 entra pienamente in vigore l'obbligo di indicare il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine venduti sfusi.
Il termine di transizione, fissato al 31 gennaio 2025, è ormai scaduto, e d'ora in poi l'informazione sull'origine diventa un requisito scritto e vincolante (art. 39 ODerr).
La nuova norma si applica non solo al pane intero venduto nei panifici o nei mercati, ma anche ai prodotti serviti in porzioni: dal pane a fette nei ristoranti, fino ai panini preparati con pane sfuso.
Unica eccezione?
I prodotti di biscotteria.
È importante sapere che l'indicazione scritta dell'origine può essere omessa solo se già è prevista un'indicazione della provenienza secondo l'articolo 48b della Legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11).
Ma cosa significa "prodotto in un Paese"?
La definizione non si limita al luogo della cottura: per essere considerata effettivamente prodotta in una nazione, una derrata alimentare deve essere interamente fabbricata oppure sufficientemente trasformata o elaborata in quel Paese, tanto da acquisire caratteristiche distintive o una nuova denominazione.
Ad esempio, la semplice cottura in Svizzera di impasti già formati e importati non basta per etichettare il prodotto come "di produzione svizzera" (art. 15 OID).
Per tutti gli operatori del settore - artigiani, ristoratori, rivenditori - si tratta di un'informazione fondamentale per garantire trasparenza e correttezza verso i consumatori, sempre più attenti all'origine delle materie prime.
Ulteriori dettagli e chiarimenti sono disponibili sul sito ufficiale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Articolo a cura della Redazione.